Descrizione
Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso. I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’acceso
Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016
Accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
Accesso ai documenti amministrativi (c.d. Accesso agli atti) art. 22 Legge 141/1992 e ss.mm.ii.
L’istituto, come previsto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti, ha adottato specifico regolamento come da Delibera n. ___ del Consiglio di Istituto del _________.
Il regolamento e la modulistica ad esso correlata, sono pubblicati nella sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito con Protocollo: _______ del __________
Categoria: Atti generali Pubblicato il: __________ Valido fino: __________.
l REGOLAMENTO DI ISTITUTO per l’accesso agli atti amministrativi
Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico, introdotto dall’art. 5 comma1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico tramite:
posta ordinaria all’indirizzo: Istituto d’ Istruzione Superiore “Leonardo Sinisgalli” – C.da Rotalupo – 85038 – Senise (PZ)
posta elettronica all’indirizzo e-mail: pzis01800l@istruzione.it
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: pzis01800l@pec.istruzione.it
Scarica il modulo “Mod_1_Accesso_civico_semplice” di richiesta di accesso civico semplice reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Accesso Civico.
L’oggetto dell’accesso civico semplice
Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative di pertinenza dell’Istituto d’ Istruzione Superiore “Leonardo Sinisgalli” qualora il medesimo ne abbia omesso la pubblicazione.
Il Procedimento
Il Dirigente Scolastico, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque nel rispetto della normativa vigente.
La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al Dirigente Scolastico.
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può inviare tale richiesta al titolare del potere sostitutivo individuato nel dirigente di ambito territoriale all’indirizzo e-mail usp.pz@istruzione.it o PEC usppz@postacert.istruzione.it, oppure proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
I Responsabili
Il Responsabile della trasparenza dell’istituto scolastico è il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza è il Dirigente dell’Ambito Territoriale di competenza contattabile all’indirizzo e-mail usp.pz@istruzione.it o PEC usppz@postacert.istruzione.it,
Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico tramite:
posta ordinaria all’indirizzo: Istituto d’ Istruzione Superiore “Leonardo Sinisgalli” – C.da Rotalupo – 85038 Senise (Pz)
posta elettronica all’indirizzo e-mail: pzis01800l@istruzione.it
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: pzis01800l@pec.istruzione.it
Scarica il modulo “Mod_2_Accesso_civico_generalizzato” di richiesta di accesso civico generalizzato reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Accesso Civico.
Nella richiesta di accesso civico generalizzato bisogna identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.
L’oggetto dell’accesso civico generalizzato
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo.
Il Procedimento
Il Dirigente Scolastico provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico il richiedente può inviare tale richiesta al titolare del potere sostitutivo, il dirigente di ambito territoriale dell’USR Sardegna, all’indirizzo e-mail: usp.pz@istruzione.it o PEC: usppz@postacert.istruzione.it oppure proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio
I Responsabili
Il responsabile del procedimento cui va inoltrata la richiesta di accesso è il dirigente scolastico
Il Responsabile della trasparenza dell’istituto scolastico è il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
Il titolare del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza è il Dirigente dell’Ambito Territoriale di competenza contattabile all’indirizzo e-mail: usp.pz@istruzione.it o PEC: usppz@postacert.istruzione.it
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.gs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” La informiamo che i Suoi dati sono raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle procedure di Accesso Civico e saranno attentamente conservati in archivi cartacei e informatizzati. Titolare del trattamento è Il dirigente scolastico che garantisce il rispetto degli obblighi di legge; gli incaricati del trattamento sono il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e gli assistenti amministrativi responsabili del singolo procedimento. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi per motivi legittimi all’utilizzo degli stessi.